Riqualificazione energetica in condominio: cessione del credito
Per la riqualificazione energetica nei condomini i fornitori non sono obbligati ad accettare la cessione del credito
Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, i contribuenti che ricadono nella “no tax area” possono cedere la detrazione per le spese sostenute dal 1º gennaio al 31 dicembre 2016, sotto forma di un corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi.
Secondo quanto specificato la disposizione si applica alle sole spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici e consente al condòmino incapiente di cedere, sotto forma di credito, la detrazione teoricamente spettante in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, a titolo di pagamento della quota di spese a suo carico. I fornitori non sono, tuttavia, obbligati ad accettare, in luogo del pagamento loro dovuto, il credito in questione.
Il credito ceduto al fornitore, a titolo di pagamento di parte del corrispettivo ha le medesime caratteristiche della “teorica” detrazione ceduta e, pertanto, il fornitore può utilizzarlo in compensazione in dieci rate annuali a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento. La quota del credito che non è fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.